L’assicurazione delle spese di cancellazione in caso di emergenza o cambiamenti imprevisti nei piani vi proteggerà quando non sia possibile usufruire un biglietto aereo ormai acquistato. In questa situazione, l’Assicuratore rimborserà l’intero importo speso per l’acquisto.
Attenzione!
L’Assicuratore è responsabile fino la somma assicurata indicata nella polizza assicurativa, tuttavia, fino a un monto massimo di €5.000.
Cosa copre l’assicurazione?
L’assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute dell’Assicurato causati dalla cancellazione del biglietto aereo, se risultano di uno dei seguenti motivi:
- In caso di un incidente che richiede un immediato ricovero in ospedale dell’Assicurato o comporta limitazioni significative della mobilità autonoma dell’Assicurato;
- Nel caso in cui l’Assicurato presenta una malattia grave all’improvviso, che richiede cure ospedalieri e rimane senza ricuperarsi fino al viaggio programmato dell’Assicurato,
- Nel caso in cui un parente dell’assicurato ha una malattia grave improvvisa o uno sfortunato incidente nel quale richiede un immediato ricovero in ospedale e senza riprendersi in tempo per il viaggio. Inoltre, se la situazione richiede la presenza dell’Assicurato sul territorio della Repubblica Italiana o nel paese di residenza permanente dell’Assicurato,
- Nel caso, certificato da un medico, in cui una malattia improvvisa o uno sfortunato incidente di un membro della famiglia dell’Assicurato causi una significativa limitazione della mobilità autosufficiente (cioè incapacità a spostarsi senza l’aiuto di altre persone durante il previsto periodo di partenza) nella quale la presenza dell’Assicurato è richiesta sul territorio della Repubblica italiana o sul paese di residenza.
- In caso di una gravidanza a rischio, complicazioni legate alla gravidanza dell’Assicurato o del coniuge/partner, risultanti in almeno una settimana di ricovero in ospedale nel periodo di un viaggio all’estero o nei 7 giorni immediatamente precedenti la data di partenza. L’Assicuratore è responsabile per un parto prematuro dell’Assicurato o del coniuge dell’Assicurato che è un co-partecipante nel viaggio dell’Assicurato. La responsabilità dell’Assicuratore, per questo motivo, si verifica a condizione che al momento del contratto l’assicurato e/o il coniuge dell’Assicurato fosse al massimo di 8 settimane di gravidanza, nel caso in cui il corso degli eventi diventa la ragione per l’annullamento del biglietto aereo avvenuto non oltre la fine della 24° settimana di gravidanza,
- Decesso dell’Assicurato o di un famigliare,
- A seguito di un grave incidente non pianificato derivante da incendi, calamità naturali o essere vittime di un crimine nel quale si richieda la presenza dell’Assicurato nella sua residenza permanente sul territorio della Repubblica italiana o nel suo paese di residenza.
- In caso di furto documentato dei documenti necessari per il viaggio, ad es. passaporto, carta d’identità, visto d’ingresso, sempre che il furto sia stato effettuato entro un massimo di 14 giorni precedenti alla data di partenza e che sia stato segnalato alle autorità competenti.
- In caso di furto o incendio di un veicolo appartenente all'Assicurato nel luogo di residenza dell'Assicurato, nel caso che le azioni amministrative e legali richiedano la presenza dell'Assicurato nel paese di residenza sempre che l'evento si sia verificato entro 14 giorni immediatamente precedenti la data di partenza.